Amministrazione Trasparente - Le principali novità del D.lg 97/2016 - Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016 - (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

 

Il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 7 della Legge 124/2015  (cd.  Riforma  della  pubblica  amministrazione),  modifica  sia  il  D.Lgs.  33/2013 Trasparenza,  sia  la  legge  n.  190/2012  Anticorruzione.


E’  entrato  in  vigore  il  23  giugno 2016  ED ESTENDE GLI OBBLIGHI DEI VINCOLI PER LA TRASPARENZA (Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis) A:
- Enti pubblici economici;
- AGLI ORDINI PROFESSIONALI;
- Alle società in controllo pubblico  come definite dal decreto legislativo emanato  in  attuazione  dell’articolo  18  della  legge  7  agosto   2015,  n.  124.  Sono  escluse  le  società   quotate   come   definite   dallo   stesso   decreto  legislativo   emanato   in  attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Alle  associazioni,alle  fondazioni  e  agli  enti  di  diritto  privato  comunque denominati,   anche   privi   di   personalità   giuridica,   con   bilanci   superiori   a cinquecentomila  euro,  la  cui  attività  sia  finanziata  in  modo  maggioritario  per almeno   due   esercizi   finanziari   consecutivi   nell’ultimo   triennio   da   pubbliche amministrazioni  e  in  cui  la  totalità  dei  titolari  o  dei  componenti  dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

 

Modificato profondamente l’istituto dell’Accesso Civico

 
L'Accesso Civico è stato introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sua prima versione istituiva il diritto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui  la  P.A.  aveva  omesso  la  pubblicazione nel proprio sito web,  nei  casi  in  cui  vi  era  obbligata.  In  pratica, l’accesso  era legato alle informazione che la P.A. era tenuta a pubblicare.
Con  il  nuovo  decreto  viene  introdotto il  FOIA  (Freedom  of  information  act) ovvero  il meccanismo  analogo  al  sistema  anglosassone  che consente  ai  cittadini  di  richiedere anche  dati  e  documenti  che  le  pubbliche  amministrazioni detengono anche se non  hanno  l’obbligo  della pubblicazione on-line.  
Esistono tuttavia dei limiti per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di  interessi  pubblici e/o -interessi privati ed  in  specifico  :
 A) nel caso di interesse pubblico: la  sicurezza  pubblica  e  l'ordine  pubblico; la  sicurezza  nazionale;  la  difesa  e  le  questioni  militari;  le  relazioni  internazionali;  la  politica  e  la  stabilità finanziaria   ed   economica   dello   Stato;   la   conduzione   di   indagini   sui   reati   e   il   loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;

b) In caso di interessi privati: protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali  di  una  persona  fisica  o  giuridica,  ivi compresi  la  proprietà  intellettuale,  il  diritto d'autore e i segreti commerciali). 

 Il  diritto  è,  inoltre,  escluso  nei  casi  di  segreto di  Stato  e  negli  altri  casi  previsti  dall'art.  24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
E’  demandata  all’ANAC  (Autorità  Nazionale  anticorruzione)  d’intesa  con  il  Garante  per  la protezione dei dati personali l’adozione di linee guida recanti indicazioni operative per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.
Da precisare che l’accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva, inioltre, non  bisogna  dimostrare  di  essere  titolare  di  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata, ed oggettiva .La  richiesta  non  deve  essere  motivata  ,  può  essere  inviata anche telematicamente, é necessario però che tale istanza deve identificare i dati , le informazioni e i documenti cui si chiede di accedere, non può essere accolta una richiesta generica senza l'indicazione precisa e puntuale. La richiesta ed è gratuita ,  salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente  sostenuto  dall’amministrazione  per  la relativa riproduzione .

APPALTIPA attraverso il modulo Amministrazione trasparente oltre alla semplificazione in fase di pubblicazione della documentazione ed atti nella seziona "Amministrazione Trasparente", consente di tracciare e monitorare i tempi e gli aspetti procedurali sotto descritte, al fine di evitare di incorrere in ricorsi.

Aspetti procedurali
a)  la richiesta di accesso civico può essere rivolta ad uno dei seguenti 4 possibili destinatari:  
-     ufficio che “detiene” i dati o le informazioni o i documenti;  
-     URP;
-     altro    ufficio    indicato    dall’amministrazione    nella     sezione    amministrazione trasparente;  
-     responsabile   della   prevenzione   della   corruzione   e    della   trasparenza ,   ma solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria;

b)  se  la  richiesta  non  riguarda  casi  di  pubblicazioni  obbligatorie  e  vengono  individuati  dei controinteressati  di  cui  debbano  tutelati  gli  interessi  privati  prima  indicati    va  inviata  copia della richiesta mediante raccomandata a/r o per via telematica  ;
c) i controinteressati entro 10 giorni possono opporsi motivando  ;
d)  il  procedimento  deve  chiudersi  entro 30 trenta  giorni  dalla  presentazione  dell’istanza , da tenere presente che  il termine è sospeso fino alla eventuale opposizione dei contro interessati;  
e)  l’istanza  può  essere  accolta  ,  rigettata  totalmente    o  parzialmente  ,  differita  sempre  con provvedimento  espresso .  In  caso  di accoglimento,  nonostante  l’opposizione  dei  contro interessati,  si  dà  comunicazioni  a  questi  ultimi  del  provvedimento  di  accoglimento  e  si attendono 15 giorni prima di procedere con la trasmissione dei dati e/o documenti.


E’  previsto  dai  commi  7  e  8  del  nuovo  articolo  5  del  D.lgs  33/2013  un  articolato sistema  di rimedi per i casi di diniego che brevemente può essere riassunto:  
-     facoltà di richiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
-     Ricorso al TAR; 
-     Ricorso al Difensore civico regionale.

L’accesso civico si aggiunge all’accesso agli atti ordinario previsto dagli art. 22  e  segg.  della  L. n. 241/90 pertanto non lo sostituisce !!!!

 

Durata  dell’obbligo  di  pubblicazione.


  Viene  abrogato  il  comma  2  dell’art.  9  del D.lgs  33/2013  che  prevedeva  la  sezione  del  sito  di archivio relativo all'Amministrazione Trasparente (una sorta di sito parallelo contenente le pubblicazioni "scadute").  La  disciplina  vigente prevede che i  dati  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  devono  rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni fatta eccezione di alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall’ANAC, oltre il termine di scadenza, vengono oscurati e non sono più visibili dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell’accesso civico.

APPALTIPA, consente di impostare tutte le dati di pubblicazione dei vari documenti, così da poter procedere alla defissione AUTOMATICA del documento al termine dei 5 anni, o più in generale allo scadere del periodo di pubblicazione. Sono state sviluppate importanti funzionalità di ricerca dei documenti, lato back office, così da garantire l'immediata disponibilità della documentazione anche una volta terminato il periodo di pubblicazione.

 

QUALI SONO LE SCADENZE

 - entro  6  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore cioè il 20/12/2016 - vedi art.42 comma 1:
è previsto l’adeguamento  alle  modifiche  del  decreto  legislativo  in   questione   e dovrà   essere   assicurato   l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico così come indicato precedentemente;

APPALTIPA attraverso il modulo Amministrazione trasparente vi consente di gestire tutto il flusso delle richieste di accesso civico, in modo semplice, avendo un quadro completo e chiaro dei tempi. Tutte le richieste sono gestite anche attraverso la presentazione telematica dell'istanza, sono acquisite/protocollate automaticamente nel back office ed assegnate agli uffici competenti, senza la necessità di stampare nulla. Tutte le operazione sono tracciate, visibili e monitorate dal responsabile della trasparenza.

 - entro  1  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  cioè il 24/06/2017  art.2  comma 2:
acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis D.Lgs. 33/2013) dei dati residenti in  archivi  “centrali”,  indicati  nell’allegato  B  del  decreto.  Le  singole  PA  dovranno pubblicare il link agli archivi “centrali” o comunque un archivio “locale” che sia identico a quello centrale. Per  l’applicazione  di  queste  nuove  disposizioni  verranno  date  ulteriori  indicazioni  operative durante il secondo semestre 2016.  
Va precisato che ai sensi dell' art. 10 d.lgs 97/2016, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi  nella  definizione  di  obiettivi organizzativi e individuali.

 

 Perchè scegliere AppaltiPA - Modulo Amministrazione Trasparente:

1) Il software è erogato in cloud e garantito h 24, 365 giorni l'anno;

2) Lo si può utilizzare da qualsiasi postazione senza dover installare nulla nel proprio PC;

3) Tutto viene gestito dalla maschere del gestionale, senza dover replicare dati, e senza conoscere strumenti di pubblicazioni complessi come CMS o linguaggi di programmazione HTML;

4) Attraverso lo stesso software gestionale, utilizzando la stessa interfaccia, posso gestire tutte le operazioni, dalla pubblicazione web, alla gestione dell'istanza di accesso civico;

5) Tutte le operazioni sono tracciate ( chi fa che cosa e quando), sono implementati livelli differenti di accesso.

6) E' un software integrato con tutto il modulo L.190/2012 per la produzione, aggiornamento dei contratti di servizi, lavori e forniture

7) L'indice previsto dal D.lgs 33/2013 viene mantenuto aggiornato da NOI! L'amministrazione deve preoccuparsi di pubblicare solo i documenti!

 

 

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