Amministrazione Trasparente - Le principali novità del D.lg 97/2016 - Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016 - (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)
Il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, dà attuazione alla delega contenuta nell’art. 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione), modifica sia il D.Lgs. 33/2013 Trasparenza, sia la legge n. 190/2012 Anticorruzione.
E’ entrato in vigore il 23 giugno 2016 ED ESTENDE GLI OBBLIGHI DEI VINCOLI PER LA TRASPARENZA (Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis) A:
- Enti pubblici economici;
- AGLI ORDINI PROFESSIONALI;
- Alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Alle associazioni,alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilanci superiori a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Modificato profondamente l’istituto dell’Accesso Civico
L'Accesso Civico è stato introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sua prima versione istituiva il diritto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione nel proprio sito web, nei casi in cui vi era obbligata. In pratica, l’accesso era legato alle informazione che la P.A. era tenuta a pubblicare.
Con il nuovo decreto viene introdotto il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni detengono anche se non hanno l’obbligo della pubblicazione on-line.
Esistono tuttavia dei limiti per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e/o -interessi privati ed in specifico :
A) nel caso di interesse pubblico: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;
b) In caso di interessi privati: protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).
Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
E’ demandata all’ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali l’adozione di linee guida recanti indicazioni operative per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.
Da precisare che l’accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva, inioltre, non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata, ed oggettiva .La richiesta non deve essere motivata , può essere inviata anche telematicamente, é necessario però che tale istanza deve identificare i dati , le informazioni e i documenti cui si chiede di accedere, non può essere accolta una richiesta generica senza l'indicazione precisa e puntuale. La richiesta ed è gratuita , salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione .
APPALTIPA attraverso il modulo Amministrazione trasparente oltre alla semplificazione in fase di pubblicazione della documentazione ed atti nella seziona "Amministrazione Trasparente", consente di tracciare e monitorare i tempi e gli aspetti procedurali sotto descritte, al fine di evitare di incorrere in ricorsi.
Aspetti procedurali
a) la richiesta di accesso civico può essere rivolta ad uno dei seguenti 4 possibili destinatari:
- ufficio che “detiene” i dati o le informazioni o i documenti;
- URP;
- altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione amministrazione trasparente;
- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , ma solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria;
b) se la richiesta non riguarda casi di pubblicazioni obbligatorie e vengono individuati dei controinteressati di cui debbano tutelati gli interessi privati prima indicati va inviata copia della richiesta mediante raccomandata a/r o per via telematica ;
c) i controinteressati entro 10 giorni possono opporsi motivando ;
d) il procedimento deve chiudersi entro 30 trenta giorni dalla presentazione dell’istanza , da tenere presente che il termine è sospeso fino alla eventuale opposizione dei contro interessati;
e) l’istanza può essere accolta , rigettata totalmente o parzialmente , differita sempre con provvedimento espresso . In caso di accoglimento, nonostante l’opposizione dei contro interessati, si dà comunicazioni a questi ultimi del provvedimento di accoglimento e si attendono 15 giorni prima di procedere con la trasmissione dei dati e/o documenti.
E’ previsto dai commi 7 e 8 del nuovo articolo 5 del D.lgs 33/2013 un articolato sistema di rimedi per i casi di diniego che brevemente può essere riassunto:
- facoltà di richiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Ricorso al TAR;
- Ricorso al Difensore civico regionale.
L’accesso civico si aggiunge all’accesso agli atti ordinario previsto dagli art. 22 e segg. della L. n. 241/90 pertanto non lo sostituisce !!!!
Durata dell’obbligo di pubblicazione.
Viene abrogato il comma 2 dell’art. 9 del D.lgs 33/2013 che prevedeva la sezione del sito di archivio relativo all'Amministrazione Trasparente (una sorta di sito parallelo contenente le pubblicazioni "scadute"). La disciplina vigente prevede che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni fatta eccezione di alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall’ANAC, oltre il termine di scadenza, vengono oscurati e non sono più visibili dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell’accesso civico.
APPALTIPA, consente di impostare tutte le dati di pubblicazione dei vari documenti, così da poter procedere alla defissione AUTOMATICA del documento al termine dei 5 anni, o più in generale allo scadere del periodo di pubblicazione. Sono state sviluppate importanti funzionalità di ricerca dei documenti, lato back office, così da garantire l'immediata disponibilità della documentazione anche una volta terminato il periodo di pubblicazione.
QUALI SONO LE SCADENZE
- entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore cioè il 20/12/2016 - vedi art.42 comma 1:
è previsto l’adeguamento alle modifiche del decreto legislativo in questione e dovrà essere assicurato l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico così come indicato precedentemente;
APPALTIPA attraverso il modulo Amministrazione trasparente vi consente di gestire tutto il flusso delle richieste di accesso civico, in modo semplice, avendo un quadro completo e chiaro dei tempi. Tutte le richieste sono gestite anche attraverso la presentazione telematica dell'istanza, sono acquisite/protocollate automaticamente nel back office ed assegnate agli uffici competenti, senza la necessità di stampare nulla. Tutte le operazione sono tracciate, visibili e monitorate dal responsabile della trasparenza.
- entro 1 anno dalla data di entrata in vigore cioè il 24/06/2017 art.2 comma 2:
acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis D.Lgs. 33/2013) dei dati residenti in archivi “centrali”, indicati nell’allegato B del decreto. Le singole PA dovranno pubblicare il link agli archivi “centrali” o comunque un archivio “locale” che sia identico a quello centrale. Per l’applicazione di queste nuove disposizioni verranno date ulteriori indicazioni operative durante il secondo semestre 2016.
Va precisato che ai sensi dell' art. 10 d.lgs 97/2016, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
Perchè scegliere AppaltiPA - Modulo Amministrazione Trasparente:
1) Il software è erogato in cloud e garantito h 24, 365 giorni l'anno;
2) Lo si può utilizzare da qualsiasi postazione senza dover installare nulla nel proprio PC;
3) Tutto viene gestito dalla maschere del gestionale, senza dover replicare dati, e senza conoscere strumenti di pubblicazioni complessi come CMS o linguaggi di programmazione HTML;
4) Attraverso lo stesso software gestionale, utilizzando la stessa interfaccia, posso gestire tutte le operazioni, dalla pubblicazione web, alla gestione dell'istanza di accesso civico;
5) Tutte le operazioni sono tracciate ( chi fa che cosa e quando), sono implementati livelli differenti di accesso.
6) E' un software integrato con tutto il modulo L.190/2012 per la produzione, aggiornamento dei contratti di servizi, lavori e forniture
7) L'indice previsto dal D.lgs 33/2013 viene mantenuto aggiornato da NOI! L'amministrazione deve preoccuparsi di pubblicare solo i documenti!
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